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Coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sono obbligati al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, denominata I.C.I., in vigore dal 1° gennaio 1993. Il Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 124 del 28 Maggio 2008 ha escluso dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, le relative pertinenze, (N. 1 BOX e cantina, come da regolamento comunale) e le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal suddetto regolamento.
Il pagamento deve essere effettuato: - entro il 16 giugno di ogni anno
nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto per l'intero anno
- dal 1° al 16 dicembre
il restante 50% dell'importo. Il versamento puo essere effettuato senza commissioni aggiuntive presso gli Uffici Postali, qualunque sportello bancario o l'Esattoria con:
MODELLO UNICO DI PAGAMENTO (MOD. F24) (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) In questo caso i codici da indicare nell'apposita sezione ICI e Tributi Locali sono: Codice Comune D045 Codice tributo 3902 ICI terreni agricoli 3903 ICI aree fabbricabili 3904 ICI altri fabbricati 3906 ICI interessi 3907 ICI sanzioni
oppure con BOLLETTINO in corrente postale n.88656079 intestato a: Equitalia Esatri S.p.A.- Corsico-Mi - ICI. Il nuovo bollettino da utilizzare potrà essere reperito presso l'Ufficio Tributi, gli Uffici Postali, i negozi di modulistica, non verrà recapitato al domicilio dell'utente.
Il versamento potrà essere accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo la possibilità di compensare eventuali crediti I.C.I. degli anni precedenti.
I.C.I. 2010
Per l'anno 2010 sono state riconfermate le aliquote in vigore per l'anno 2009 e di seguito specificate:
Aliquota ordinaria 7 per mille del valore catastale dell'immobile
N.B. ATTENZIONE, PER QUANTO CONCERNE L' ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE SI RIMANDA AL DECRETO LEGGE N. 93/2008 GAZZETTA UFFICIALE DEL N. 124 DEL 28/5/2008 - CHE NE DISPONE L'ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA.
Si intende per abitazione principale quella nel quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica .
Rimane invariato tutto cio che attiene le altre tipologie di immobile ad uso abitativo.
4 per mille del valore catastale per le unità immobiliari ad uso abitativo locate secondo i regimi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della Legge 09.12.1998, n. 431 ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;
7 per mille del valore catastale per le unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratto di affitto regolarmente registrato; per le unità immobiliari non locate tenute a disposizione ed arredate.
8 per mille del valore catastale per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, vuote, non locate e non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, senza contratto di locazione da almeno 2 anni, ai sensi del 4° comma, secondo periodo, dell'art. 2 della Legge 9.12.1998 n. 431.Si rimanda al vigente regolamento comunale per quanto concerne gli obblighi inerenti la dichiarazione I.C.I.
Scadenze per l'anno 2010
- 1^rata d'acconto entro il 16.06.2010
nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto per l'intero anno.
- 2^ rata a saldo dal 01.12.2010 al 16.12.2010 pari al restante 50%.
- In alternativa in unica soluzione da effettuare entro il 16.06.2010
Ufficio Tributi sito in via Roma, 22 Tel 02.4480.290-225-281 e.mail tributi@comune.corsico.mi.it è a disposizione per informazioni nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.15 alle ore 16.00 venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Normativa di riferimento: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili Testo aggiornato al 1.1.2008. adottato con deliberazione consiliare n.14 del 2 aprile 2008.
Modulistica Dichiarazione Ici (Per i soli casi in cui permane l'obbligo della dichiarazione) Istruzioni Comunicazione di cessione in uso gratuito
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